Genitore, clinico, insegnante, alunno, ecc..
Di qualunque gruppo tra questi, o altri, tu faccia parte, se stai leggendo questo articolo probabilmente ti sarai imbattuto almeno una volta, per necessità o curiosità, nella sigla P.D.P. e ora vorresti saperne di più.
Benissimo. Nelle righe seguenti proverò a spiegarti con chiarezza e semplicità tutto ciò che di importante c’è da sapere quando si parla di P.D.P., in 10 punti.
Partiamo dal principio.
1) Che cos’è un Piano Didattico Personalizzato?
È un vero e proprio documento ufficiale che riporta in maniera dettagliata il progetto educativo elaborato per tutti quegli studenti che presentano delle difficoltà di apprendimento e che pertanto necessitano di strategie didattiche personalizzate ed individualizzate.
È uno strumento fondamentale per garantire successo scolastico e, soprattutto, un adeguato apprendimento.
2) Nello specifico, chi ha diritto al P.D.P.?
Così come riportato dalla legge 170/2010 in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, dal successivo Decreto Ministeriale 5669 del 2011 e dalle Linee Guida in esso contenute, gli studenti che presentano un D.S.A. hanno diritto ad usufruire di una didattica individualizzata e personalizzata, di misure educative e didattiche di supporto, garantite attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che conterrà l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate; tutto questo al fine di assicurare il loro diritto allo studio.
Pertanto gli studenti con una diagnosi di D.S.A. hanno diritto, per legge, alla stesura di un P.D.P.; per quanto riguarda gli studenti con altri Bisogni Educativi Speciali la situazione è differente.
Gli alunni con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva, tutelati dalla legge 104/92, hanno diritto alla stesura di un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), mentre per coloro che presentano altri disturbi evolutivi o difficoltà legate a fattori socio-economici, linguistici e culturali, non è obbligatoria la redazione di un P.D.P.
La stesura di quest’ultimo è a discrezione del consiglio di classe, che valuterà il caso specifico e deciderà se agevolare o meno il percorso scolastico dello studente attraverso l’uso di un P.D.P., anche temporaneo.
3) Chi si occupa della stesura del P.D.P?
A seguito della consegna a scuola di una diagnosi di D.S.A. da parte delle famiglie, il consiglio di classe dello studente, eventualmente supportato dal referente D.S.A. d’istituto, avrà il delicato compito di redigere il Piano Didattico Personalizzato.
Anche la famiglia, gli esperti esterni ma, soprattutto, lo studente stesso vengono chiamati in causa nella realizzazione del documento; questo permette di ottenere uno strumento utile, efficace e completo di tutti gli elementi necessari.
Gli esperti esterni (psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, tutor, ecc.) e i genitori potranno fornire informazioni importanti circa i punti di forza, lo stile di apprendimento e le difficoltà specifiche dell’alunno.
Il clinico che ha effettuato la valutazione, avrà inserito nella diagnosi delle indicazioni rispetto alle misure e agli strumenti necessari allo studente, le quali potranno essere subito inserite nel PDP.
Infine, il punto di vista e il coinvolgimento dello studente sono importantissimi durante questa fase, poiché lo rendono partecipe nella scelta degli strumenti compensativi e delle misure dispensative più adeguate per lui.
Risulta evidente quindi come il Piano Didattico Personalizzato sia un vero e proprio patto educativo tra scuola, famiglia e istituzioni socio-sanitarie.
4) Quando viene scritto il P.D.P.?
Il Piano Didattico Personalizzato deve essere steso entro il primo trimestre dall’inizio della scuola o, nel corso dell’anno, entro tre mesi dalla consegna della diagnosi, come specificato nelle Linee Guida 2011.
5) Una volta pronto, il P.D.P. viene presentato alla famiglia?
Assolutamente sì, poiché è necessaria la firma dei genitori. Se la scuola lo permette, potranno partecipare alla presentazione del P.D.P. anche gli esperti esterni che seguono lo studente.
Una volta completato e firmato, il P.D.P. diventerà strumento di condivisione tra scuola e famiglia, per supportare lo studente nel suo percorso di apprendimento.
6) La famiglia può decidere di non approvare il P.D.P.?
Sì, ma in tal caso la scuola potrà attenersi esclusivamente al “rispetto delle diversità individuali” (Legge 53/2003), “per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.”
Senza la firma dei genitori non possono essere attivate le misure e gli strumenti indicati nel P.D.P.
7) Può essere consegnata una copia del P.D.P. alle famiglie?
Anche in questo caso la risposta è affermativa.
Prima della firma del documento, la famiglia può richiedere all’istituto una copia della bozza del P.D.P. per poterlo visionare con calma, anche con l’aiuto dei clinici esterni.
Un volta firmato, la famiglia potrà fare richiesta di una copia del P.D.P., così da poterlo consultare in qualsiasi momento.
8) Quali sono i contenuti del P.D.P?
Una premessa importante da fare è che, nonostante il MIUR abbia fornito un modello di P.D.P., questo non è l’unico valido. Ogni scuola può redigere un proprio P.D.P.; questa situazione, se da un lato permette flessibilità agli istituti, dall’altro può essere spesso causa di confusione nella corretta redazione del documento.
In questa sede farò riferimento al modello del MIUR (https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa- ) il quale, a mio parere, risulta essere molto valido e di semplice compilazione.
Tale modello contiene i seguenti punti:
DATI GENERALI: dati anagrafici del bambino, dati della diagnosi, interventi e scolarizzazione pregressa, rapporti scuola-famiglia;
FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO: elementi desunti dalla diagnosi e dall’osservazione in classe rispetto ai tre ambiti;
DIDATTICA PERSONALIZZATA: comprende, per ciascuna disciplina scolastica, le strategie e i metodi di insegnamento, le misure dispensative/ gli strumenti compensativi/ i tempi aggiuntivi, strategie e strumenti utilizzati dall’alunno nello studio;
VALUTAZIONE: misure dispensative, strumenti compensativi e tempi aggiuntivi previsti durante le valutazioni (esami di fine anno e INVALSI compresi).
9) Il P.D.P. può essere rivisto e/o modificato?
Dopo essere stato scritto entro il primo trimestre, il P.D.P. andrà poi rivisto e confermato alla fine dell’anno scolastico, poiché esso varrà fino alla stesura di quello nuovo all’inizio dell’anno successivo.
Ciò non vieta, nel caso ve ne fosse bisogno, di rivedere e modificare il P.D.P anche nel corso dell’anno scolastico, per adeguarlo alle necessità dello studente, ai suoi cambiamenti e miglioramenti.
10) La scuola può rifiutarsi di stilare il P.D.P.?
In questo caso la risposta è negativa.
La scuola, in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, non può esimersi dalla stesura del P.D.P.
Se questa non avviene entro i tre mesi previsti dalla legge, la famiglia ha il diritto di rivolgersi al coordinatore di classe, al referente D.S.A. o, se necessario, al dirigente scolastico per sollecitare il consiglio di classe.
Desidero concludere questo articolo sottolineando un aspetto a mio parere fondamentale.
Il P.D.P. non è solo un mero adempimento burocratico, assolto il quale la scuola potrà affermare di aver adempiuto ai propri doveri; esso è uno strumento di fondamentale importanza, poiché garantisce allo studente con difficoltà di apprendimento tutti gli strumenti necessari per costruire un percorso scolastico di successo.
Deve pertanto essere un documento flessibile, di facile consultazione, fruibile in qualsiasi momento dai docenti e costruito ad hoc per ogni singolo studente.
È un impegno e come tale richiede tempo e fatica, ma quello che darà in cambio sarà uno studente autonomo, che avrà fiducia nei propri insegnanti e, sopra ogni altra cosa, in se stesso.
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